Il recepimento in Italia della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, relativa ai trusts e al loro riconoscimento, ha reso possibile e regolamentato anche nell’ordinamento italiano l’introduzione dell’istituto del trust.
Il trust si sostanzia in un rapporto giuridico tra il disponente (chi è titolare del patrimonio) e il trustee (colui che amministra i beni).
Il disponente trasferisce taluni beni o diritti al trustee, il quale li deve ben amministrare a favore di un terzo beneficiario o per un determinato scopo.
L’effetto principale di tale istituto è la segregazione del patrimonio conferito in trust rispetto al patrimonio dell’originario disponente, ovvero, i beni conferiti in trust costituiscono un patrimonio separato rispetto al patrimonio del trustee, con l’effetto – tra gli altri – di non risultare aggredibili dai creditori della persona fisica, sia esso il disponente o il beneficiario.
Come si comprende, si tratta di un’architettura complessa e articolata che richiede il massimo scrupolo e competenza da parte di chi la istituisce e regolamenta. Pertanto, è importante affidarsi a professionisti esperti in materia.
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